Responsabili delle attività di didattica e ricerca

 

  1. Il Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, di assistenza e di servizio denominato “Responsabile delle attività”, ai sensi degli artt. 2,5° comma e 5 del DM.363/98 è individuato tra i lavoratori di cui al successivo art.7,1° comma, ed in particolare:
    – nel titolare dell’insegnamento;
    – nel relatore della tesi sperimentale ovvero nel correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna;
    – nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell’ambito delle attività universitarie;
    – nel responsabile dell’attività di assistenza o di servizio.
  2. Per lo svolgimento dei compiti propri del ruolo ricoperto e per le attività previste dal presente articolo, i Responsabili delle attività:
    – dispongono di fondi propri;
    – emanano, all’occorrenza, disposizioni o ordini specifici;
    – hanno il potere di diffida e, ove necessario, debbono interrompere l’attività propria o dei propri collaboratori, in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente.
  3. I Responsabili delle attività, nell’ambito delle proprie funzioni e per lo svolgimeno dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici competenti/autorizzati e degli Uffici dell’Amministrazione.